Idoneita’ allo Sport

“Tutti coloro che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni Sportive del CONI, Organi di Propaganda Sportiva, Circoli Sportivi ecc., devono essere sottoposti preventivamente a visita medica specialistica per il rilascio del Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva.”

IDONEITÀ SPORT – DOCUMENTI UTILI

In Italia i praticanti attività sportiva agonistica sono diversi milioni ma ben maggiore è il numero di praticanti amatoriali. L’impegno a cui l’organismo è sottoposto durante la pratica dello sport è tale che necessità di un perfetto stato di buona salute ed efficienza fisica. Per verificare la propria efficienza fisica ed evitare rischi di patologie più o meno gravi, è opportuno sottoporsi, prima di intraprendere l’attività fisica, ad un controllo medico con il quale si possono evidenziare alterazioni favorenti l’insorgenza di patologie invalidanti.

IDONEITÀ SPORT NON AGONISTICO

Questa visita può essere effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport e anche dal proprio Medico di Base o dal proprio Pediatra di Base.
Se la visita è effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport deve seguire le stesse normative previste per l’agonistica; anche in questo caso la società sportiva o la scuola/istituto che richiede la visita devono rilasciare all’atleta modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

1- IDONEITÀ SPORT AGONISTICO

Per lo Sport Agonistico tale visita deve essere antecedente al tesseramento, essendo “condicio sine qua non” per ottenere il tesseramento stesso. Al di sotto dell’eta’ minima indicata in tabella non vi e’ attivita’ agonistica per tanto basta il certificato di sana e robusta costituzione emesso dal pediatra o un medico generico. Detto certificato viene emesso solo dopo aver effettuato l’elettrocardiogramma semplice. Questo certificato e’ valido anche per il rilascio della tessera cicloturista nella categoria Ciclismo in quanto attivita’ non agonistica a basso impatto cardiaco.

STRUTTURE AUTORIZZATE

La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport *, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell’Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privati (in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza (vedi Modalità Domanda Autorizzazione) ed elencati nello stesso Albo Regionale. L’Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all’interno di strutture non autorizzate l’applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura).

L’esecuzione degli accertamenti di base di cui alle tabelle A e B del D.M. 18.2.1982 (ECG a riposo, ECG a riposo e dopo sforzo con calcolo IRI, SPIROMETRIA) possono essere effettuate direttamente dallo specialista in Medicina dello Sport pubblico e privato ai fini della valutazione medico-sportiva.


OBBLIGHI DELLO SPECIALISTA

Lo Specialista deve riportare in calce alla certificazione il proprio Codice Identificativo Regionale, in mancanza del quale la certificazione non è valida per il tesseramento.
Inoltre, in caso di richiesta di idoneità per la pratica di sport diversi, lo specialista in Medicina dello Sport deve rilasciare un singolo certificato di idoneità per ogni sport praticato dall’atleta (come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31/01/83 n. 7 D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica“… Omissis … Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto … Omissis … Nel caso di un atleta che pratichi più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell’art. 3 per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato …“).
Gli accertamenti di base della visita sono: elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma dopo esecuzione di STEP TEST della durata di 3 minuti su gradino di altezza variabile (cm 30, 40, 50 rispettivamente per bambini, donne, uomini), spirografia, esame delle urine; a questi vanno aggiunti esami specifici per alcuni sport (ad esempio, per le attività subacquee: visita otorinolaringoiatrica).

La normativa sulla certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha forti modifiche soprattutto a seguito del D.L. 158 del 13 settembre 2012 (il famoso Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

Il sunto è che oggi i certificati medici sportivi si possono classificare in:

1) certificato medico agonisticodisciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982;
2) certificato medico non agonistico disciplinato da una miriade di leggi e decreti;
3) certificato medico per l’esercizio di attività ludico – motoriadisciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98);
4) certificato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
5) certificato medico agonistico per disabili disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993 e dal CIP.

Entriamo nel dettaglio nel modo più semplice possibile e nei punti di interesse per le ASD

Il certificato agonistico

La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica lascia alle FSN, DSA e EPS il compito di qualificare le singole e specifiche attività sportive come agonistiche o non agonistiche. Significa che all’interno della stessa disciplina ci sono diversi livelli con diversa certificazione necessaria: sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che oltre ad tesserati ad un ente sportivo praticano un’attività sportiva ad un livello che gli stessi enti hanno definito agonistica.

Il certificato medico agonistico può essere rilasciato soltanto dai medici specializzati in medicina dello sport secondo un protocollo nazionale definito dalla legge e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf e tiro con l’arco).

Il certificato deve essere conservato dall’ASD a cui è associato l’atleta.

Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili, con richiesta da parte dell’ASD.

Il certificato non agonistico

La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica è regolato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Sono soggetti alla visita medica per ottenere la certificazione non agonistica:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) i tesserati che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Quindi sono soggetti al certificato non agonistico tutti gli associati ad una ASD e tesserati presso un ente, che svolgano attività di un livello medio/basso, come stabilito dallo stesso ente.

La certificazione è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra, dal medico specialista in medicina dello sport, dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, ha validità annuale dalla data di rilascio.

Il certificato per attività ludico motoria

Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi, ed è rilasciata da un qualunque medico iscritto all’ordine.

All’art 5, comma 2 si legge che non sono tenuti all’obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di  attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

Tradotto: chiunque svolga sport liberamente o presso organizzazioni, con il fine del miglioramento dello stato personale senza obiettivi competitivi con o senza tessera presso enti sportivi (FSN, DSA, EPS), svolgendo alcune attività specifiche, con fine puramente ricreativo non ricade in obbligo di certificazione medica.
Non sono tenuti a certificazione di idoneità neppure i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico ed i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (es. dirigenti).

N.B. Poiché ogni Regione ha facoltà di derogare la normativa nazionale, in virtù della autonomia in materia sanitaria, controllate anche le delibere regionali del vostro territorio!

Il certificato per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare

La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da FSN, DSA, EPS che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.

Il certificato per gli atleti paralimpici (CIP)

La certificazione per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative e dalle Linee Guida mediche del CIP, anche nell’identificazione della pratica agonistica di cui al D.M. 4 marzo 1993, rispetto a quella specificamente regolata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, tenendo conto delle differenti patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive, considerate sia in gara che in allenamento.

Aggiornamento marzo 2018: Nessun certificato da 0 a 6 anni

Esclusi da certificazione i bimbi fino a 6 anni! Novità dell’ultim’ora voluta dal ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, con il Decreto datato 28 febbraio 2018, che indica precisamente che «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra».

Il decreto nasce da una richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in per soggetti il certificato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, la abolizione dell’obbligo favorisca la promozione dell’attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano.

Considerando che i bambini in età prescolare sono già sottoposti a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia, li si considera idonei all’attività fisica salvo casi particolari che sono già ampiamente noti al pediatra di libera scelta.

Le disposizioni del CONI

Il Comitato Olimpico Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Salute, ha emanato il 10 giugno 2016, una circolare con le indicazioni necessarie ad unificare la normativa delle certificazioni mediche (qui il documento) Queste regole devono essere seguite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva ed a cascata tutte le ASD.

Nello specifico la circolare del CONI ha creato tre categorie ognuna legata ad una specifica certificazione:

a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, obbligati a certificazione agonistica o non secondo quanto deciso dall’ente a cui si è affilati.
b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, dove il certificato è solo raccomandato per quelle attività messe in apposito elenco (quali il Tiro, Bridge, Dama, Scacchi  ed altre a ridotto impatto fisico);
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, che non necessitano di alcun certificato perché definiti “non praticanti” ed inseriti in apposita categoria della FSN, DSA, EPS.

Dopo questa lunga spiegazione dell’intricato mondo dei certificati, veniamo alle nostre indicazioni

Riassumendo la storia, ogni ASD deve verificare tramite la Federazione, DSA o EPS quale sia il giusto certificato da richiedere ai propri soci basandosi su questi principi:

  1. Atleta agonista: se pratica attività ad un livello che la FSN, DSA, EPS di appartenenza abbia definito di alto agonismo ed impegno fisico. Deve dotarsi del certificato per sport agonistico rilasciato da un medico dello sport.
  2. Sportivo non agonista: se l’attività a cui prende parte non rientra nell’agonismo. In questa categoria rientrano tutti coloro che prendono parte a corsi non finalizzati alla competizione, lo sport fatto a livello ricreativo, per il proprio piacere personale. Si rientra in questa categoria se si è tesserati a FSN, DSA, EPS. In questo caso è necessario il certificato “di sana e robusta costituzione”.
  3. Ludico-sportivo: in questa categoria rientrano tutte le persone che fanno sport per diletto e svago, senza essere tesserati ad alcun organismo o rientranti nella categoria “non praticanti”, se prevista dall’ente ai cui si è tesserati. Non è necessario alcun certificato medico.

Osservazioni Aggiuntive

Riportiamo alcune domande tipiche legate all’argomento:

  • Le ASD possono avere soci non tesserati e senza alcun certificato? Certamente.
  • In tal caso, come si rispetta l’obbligo (civile e penale) di assicurazione nominale sullo sportivo dilettante? Con un’assicurazione privata, al quale si comunichino i dati dei soci da assicurare.
  • Una ASD in 398, che eroga corsi a “clienti” deve chiedere il certificato? Può farne a meno, visto che in quel caso non è necessario tesserare ogni singolo sportivo ma è sufficiente una RCT globale. Non ci sentiamo, però, di suggerire questa scelta.
  • E’ tutto in regola? Nessun problema dal punto di vista civilistico o penale, ma si potrebbe incorrere in “critiche” da parte degli agenti di verifica fiscale che potrebbero contestarne la de-commercializzazione delle quote versate. Non sono da escludere altre controversie in caso di incidenti durante un evento sportivo. In sostanza, non consigliamo questa pratica seppur percorribile.
  • Chi controlla la presenza dei certificati? Soltanto un controllo NAS o ASL andrà a verificare se l’a.s.d. detiene i certificati medici dei suoi soci. Sarà certamente richiesto in caso di qualche incidente!

Che fare quindi?

Il nostro pensiero è sempre lo stesso. Tesserare tutti i soci ad un EPS, per avere la tessera assicurativa e la certezza della de-fiscalizzazione. Sarà, perciò, necessario richiedere il certificato non agonistico a tutti i soci oppure inserirli nell’elenco “non praticanti” o ludico-motori se prevista dall’EPS.

A quali responsabilità si va incontro?

Abbiamo scritto che ci sono obblighi e responsabilità civili e penali in caso di assenza di certificazione. Vediamo meglio quali scenari potrebbero verificarsi.

L’associazione, il Presidente, i dirigenti 

In assenza di certificazione sportiva, l’associazione non può ammettere il socio alle attività sportive, né livello agonistico né a livello non agonistico. Il certificato è un obbligo di legge e in caso di assenza e evento avverso si possono aprire responsabilità civili e/o penali in capo al Presidente e tutta la dirigenza dell’associazione sportiva. Attenzione anche agli aspetti assicurativi, in caso di incidente potrebbe saltare la copertura. 

La responsabilità penale

Questo aspetto dovrebbe mettere paura a tutti: in caso di incidente, in gara o allenamento e addirittura nel ruolo di mero accompagnatore, l’infortunio grave, l’incidente invalidante, la morte dell’atleta produrrebbero una grave responsabilità della dirigenza! Non è bello, facendo gli scongiuri del caso, dover rispondere di omicidio colposo davanti ad un giudice!

E se qualcuno si fosse trovato in passato senza certificato?

Le norme sulla certificazione medica in ambito sportivo sono a carattere “istantaneo”: finché non avviene nessun malessere, incidente, evento avverso durante la pratica di una attività sportiva, la mancanza della certificazione non comporta nulla. Un po’ come le cinture di sicurezza in auto: se fai un tratto di strada senza allacciarle e nessuno “ti becca” e non fai incidenti, non subisci nessuna sanzione.
Nel momento in cui si verificasse qualche evento negativo, si apriranno tutte le responsabilità in capo al Presidente dell’ASD.

Elettrocardiogramma… quando?

Sulla c.d. prova da sforzo non ci sono molti dubbi. La visita per la certificazione agonistica passa da un iter rigido stabilito per legge che è così riassunto: anamnesi, raccolta dati antropometrici (altezza e peso), visita clinica con ascoltazione toracica e misurazione della P.A., elettrocardiogramma a riposo, durante e dopo sforzo (step test allo scalino o cicloergometro dopo i 35 anni di età), esame spirometrico, che ha lo scopo di misurare la capacità respiratoria vitale ed esame completo delle urine.

Per gli altri certificati la chiarezza è mancata, tant’è che alcuni medici fanno fatica a districarsi nei repentini cambi di regole: l’introduzione del Decreto Balduzzi ha avviato una stretta sulla certificazione per l’attività sportiva, ed insieme alle successive modificazioni ha dato un nuovo assetto all’intero panorama dei certificati medici. Il decreto prevedeva originariamente l’obbligo per il medico di effettuare l’elettrocardiogramma per poter rilasciare sia i certificati di idoneità agonistica sia per le attività non agonistiche provocando proteste da più parti nel mondo dello sport sia dal lato medico che dal lato degli utenti.

Successivamente, con il decreto PA del 31 agosto 2013 e le Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e 4609 del novembre 2013, il Legislatore ha stabilito che per il rilascio dei certificati per l’attività sportiva non agonistica i medici o i pediatri abbiano possibilità di scegliere, dopo anamnesi e visita, quando siano necessari ulteriori analisi quali l’elettrocardiogramma a riposo. Nessun obbligo di ECG, quindi, ma a discrezione del medico.

Inoltre, l’articolo 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, ha stabilito che la certificazione per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, è subordinata alla rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà il necessario per i singoli casi”.

Per quanto riguarda il rilascio del  certificato per attività ludico motoria, benché facoltativo, a seguito del decreto Lorenzin del 8 agosto 2014, questo è legato ad l’obbligo di avere effettuato un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita (per quanti hanno compiuto i 60 anni, invece, viene imposto con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale, imposizione estesa anche ai soggetti che presentano altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare). Il medico, anche avvalendosi della consulenza di un medico dello sport o altro specialista, può decidere di sottoporre il soggetto ad una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati.